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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 5 novembre 2025

 

 

OGGETTO: DURC di congruità per imprese non edili.

 

 

Spettabile Azienda,

con l’interpello n. 4 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti precisazioni in materia di DURC di congruità, il documento che attesta la proporzionalità tra la manodopera impiegata e l’entità dei lavori edili eseguiti.

Era stato chiesto al Ministero del Lavoro se la disciplina sulla congruità dovesse essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico. Il Dicastero ha dato risposta: nessun obbligo di iscrizione alle Casse Edili o a Edilcassa per le imprese non edili che svolgono lavori in cantiere ma resta fermo l’obbligo di ottenere il DURC di congruità (DM 143/2021).

 

Si ricorda che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati e i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.

Conseguentemente sono computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

 

L’iscrizione alla Cassa edile risulta, invece, strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Il Ministero ritiene, pertanto, che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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